Category: Normativa

Alcuni chiarimenti sulle fatture elettroniche in vigore dal 01/07/2018



Ufficio Stampa
COMUNICATO STAMPA
Fatturazione elettronica, i nuovi chiarimenti del Fisco Nessuna sanzione per il minimo ritardo nell’invio
Arrivano i nuovi chiarimenti delle Entrate in risposta ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti sulla fatturazione elettronica. Fra i quesiti, la Circolare n. 13/E di oggi risponde ai dubbi relativi agli effetti della trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio con un lieve ritardo. Il documento di prassi segue l’emanazione del Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, che ha prorogato dal 1° gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni di carburante presso gli impianti stradali didistribuzione.
E-fattura, nessuna sanzione per il piccolo ritardo –Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non derogano alla normativa che regola i termini di emissione dei documenti. Tuttavia, il documento di prassi precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).
Fattura scartata –La Circolare chiarisce che, in caso di scarto di una fattura da parte del SdI, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
Obbligo di utilizzo della fattura elettronica – Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.
Registrazione e conservazione cartacea, nulla cambia –L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione previsti dal DPR n. 633 del 1972. Vista la natura, di per sé non modificabile, del documento elettronico inviato tramite SdI, la numerazione e l’integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file dellafattura.

Oltre il formato XML –La Circolare precisa che le copie digitali delle fatture potranno essere conservate non solo in formato XML, ma in uno qualsiasi dei formati (per esempio Pdf, Jpg o Txt) previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

 CIRCOLARE N. 13/E

DirezioneCentraleCoordinamentoNormativo
Roma, 2 luglio 2018
OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27
dicembre 2017

INDICE

Premessa

In data 28 giugno 2018 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto-legge n. 79, entrato in vigore il giorno immediatamente successivo.
Tale decreto, intervenendo sull’articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018),ha:
  • rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (cfr. l’articolo 1, comma 1, letteraa);
  • sino al 31 dicembre 2018, mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 e dall’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, nonché dal relativo decreto di attuazione (si veda l’articolo 1, comma 1, letterab).
Alla luce del provvedimento in ultimo emanato e delle richieste di chiarimenti giunte da più parti in ordine ai limiti oggettivi e soggettivi relativi all’applicazione delle novità introdotte dalla legge n. 205 del 2017, si forniscono di seguito le risposte ai principali quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singolicontribuenti.
  1. Fatturazione elettronica carburanti


  1. Carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia

Si chiede di chiarire se l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguardi anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversatipologia.

Risposta

Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 (cfr. il punto 1 della stessa) e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (si vedano le relative motivazioni),sono dadocumentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio,effettuate tra soggetti passivi d’imposta– con esclusione, ex articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione –destinatiad essere utilizzati come carburanti per motori per usoautotrazione.
Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista).
Vale evidenziare che, per espressa previsione legislativa (si veda l’articolo 1, comma 918, della legge n. 205 del 2017), sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l’identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”). Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili edimbarcazioni.
Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757definiscono i seguenti
codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane: “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo
ottani => 98); “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).
Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica.
    1. Soggetti identificati in Italia

Alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si chiede di chiarire se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica.

Risposta

Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorionazionale.
In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggisolo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi“stabilitisulterritorioitaliano,diversidasoggettichebeneficianodella
franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italianononsia subordinatoall’accordo del destinatario.
L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come
modificato dall’articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazionidi servizi effettuate tra soggettiresidenti, stabiliti o identificatinel territorio delloStato»).
Si osserva, peraltro, che la stessa norma indica che i soggetti precedenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio delloStato.
Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che «il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sésufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione».
Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati,a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabileorganizzazione.
La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggettistabilitipossono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.
Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba
essere stabilito sul territorio nazionale.
Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi – ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, in base all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia) – non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.
    1. Fatture differite

Si chiede se le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate entro il 30 giugno 2018, ma legittimamente documentate dopo il 1° luglio 2018 (tipicamente ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633), rientrino negli obblighi di fatturazione elettronica.

Risposta

L’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, in tema di cessioni di carburanti – diverse, almeno sino al 31 dicembre 2018, da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione – e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, ha previsto che le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano «alle fatture emesse a partire dal 1°
luglio 2018».
Per determinare gli obblighi di forma, dunque, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento.
Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 – come quelle c.d. “differite”, emesse, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 – dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio(SdI).
    1. Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: strumenti tracciabili di pagamento

Si chiede se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.

Risposta

Sull’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.
Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di
procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.
    1. Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio(SdI)

Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione elettronica tramite SdI specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni dicarburante.

Risposta

Va in primo luogo evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo d.P.R..
Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione delcarburante.
La contestualità – ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione (cfr., in questo senso, le circolari n. 42 del 31 ottobre 1974 e n. 225/E del 16 settembre 1996) – deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.
In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all’atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione delcessionario o committente» (così l’articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.
Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenziadelleentrateprot.n.89757del30aprile2018,sièspecificatoche
«La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo“Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campoindicato.
Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni , considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
    1. Modalità di inoltro di una fattura scartata

Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, sipossa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quelloiniziale.

Risposta

Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del filestesso.
In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).
Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo provvedimento).
In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa.
In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).
Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento – nonché quelli della risposta al quesito precedente – che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.
Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (cfr. pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente:
  1. l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione chedocumenta;
  2. l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogodella
n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’appositosezionale.
  1. Fatturazione elettronica ed appalti

  1. Chiarimenti in tema di ambito soggettivo di applicazione

Si chiede di chiarire se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovi applicazione anche per i soggetti passivi d’imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di appaltatori di una pubblica amministrazione (nel prosieguo PA o PPAA), non in diretta dipendenza dal contratto di appalto di questi ultimi.

Risposta

L’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che «il subappaltoè il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.[…]L’affidatariocomunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto».
Alla luce di tale indicazione, le disposizioni dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017 trovano applicazione solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dallalegge.
Dunque, fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice
identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornituraprivata).
    1. Committente controllato da una P. Amministrazione

Si chiede se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche qualora il committente a monte dell’appalto non sia una pubblica amministrazione, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o variamente partecipato.

Risposta

L’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone l’emissione di fatture elettroniche per le «prestazioni rese da soggettisubappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».
Deve dunque escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronicasi estenda ai
rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi comePA.
Per l’identificazione di tali ultimi soggetti – PPAA a loro volta destinatarie di fatture elettroniche in base all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 che vi ha dato attuazione – si rinvia alle precisazioni già fornite con la circolare n. 1/DF del 9 marzo 2015.
    1. Ambito di applicazione ai Consorzi

Si chiede se il disposto dell’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, trovi applicazione anche per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio aggiudicatario di un appalto nei confronti di una PA o che si inserisce nella filiera dei contratti di subappalto.

Risposta

Si è osservato in più occasioni come le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.
Ne deriva che le modalità di fatturazione nei confronti dei terzi si riverberano anche nei rapporti interni (cfr., tra le più recenti, le circolari n. 14/E del 27 marzo 2015 e 20/E del 18 maggio 2016).
Ciò potrebbe far ritenere tali prestazioni oggetto di fatturazione elettronica sul presupposto che il rapporto PA-consorzio rientri comunque in tale modalità di documentazione ex D.M. n. 55 del 2013.
Va ribadito, tuttavia, che «come affermato in numerosi documenti di prassi,l’equiparazione delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza con quelle che intervengono nei rapporti tra mandante e
mandatario, contenuta nell’articolo 3, terzo comma, ultimo periodo, del DPR 26ottobre 1972, n. 633, opera, ai fini dell’IVA, in relazione alla qualificazione oggettiva delle prestazioni, ma non anche in relazione all’aspetto soggettivo (cfr. risoluzioni 23 maggio 2000, n. 67/E, 15 maggio 2002, n. 145/E e 14 novembre 2002, n. 355/E)» (così la risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009).
In altri termini, l’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estenderà ai rapporti consorzio-consorziate.
È peraltro da escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica sorga nei rapporti interni laddove il consorzio non sia il diretto referente della PA, ma si inserisca nella filiera deisubappalti.
Infatti, senza entrare nel merito delle diverse tipologie di prestazioni e dei rapporti tra le parti, da valutare caso per caso, nella circolare n. 8/E del 2018 si è già chiarito che la novella recata dal citato articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la PA, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale (in ipotesi il consorzio X), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (ossia, in tutti i casi, i rapporti interni tra X e i singoli consorziati, che, in linea generale, non configurano comunque subappalti o ipotesi affini [cfr. il punto 5 della circolare n. 37/E del 29 dicembre2006]).
  1. Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche

  1. Criteri di registrazione

Si chiede se, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1° luglio 2018, le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.

Risposta

L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la legge n. 205 del 2017 – fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 – non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia.
Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI – di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile – che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
    1. Criteri di conservazione

Si chiede se le fatture transitate tramite il SdI possano essere conservate in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language).

Risposta

Riprendendo osservazioni già formulate nel corso di incontri con la stampa specializzata, occorre rammentare che l’articolo 23-bisdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documentoinformatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamentedisconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».
Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.
Si rammenta, in questo senso, che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (sul punto, si veda, in generale, la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, nonché, per le peculiarità delle fatture elettronichePA,gliarticoli5,comma3,e9,comma2,deld.P.C.M.3dicembre
2013).
    1. Servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate

Si chiede se la conservazione delle fatture tramite il sevizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate valga solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA.

Risposta

Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalitàonline), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno2014.
Tale servizio – messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate e
conforme alle disposizioni del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 – nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.
******
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente)

Primi cenni sulle fatture elettroniche tra privati

Fin dal 1 gennaio 2017, BUSSTOP è in grado di emettere fatture elettroniche verso un soggetto privato.
Ad oggi non sono stati ancora chiariti perfettamente alcuni punti ed in particolare i metodi di spedizione del file xml.
In ogni caso, il cliente deve fornirvi un codice univoco, ottenuto iscrivendosi ad una piattaforma diversa dallo SDI (???) che provvederà a far pervenire la fattura al cliente stesso, e l’indirizzo PEC a cui eventualmente spedire direttamente le fatture.

Vediamo dove gestire questi dati

Scheda clienti (privati)

inserimento pec 
campo Indirizzo email x fattura (rettangolo rosso)

Inserimento codice univoco

Se il codice univoco viene fornito, inserirlo nel campo indicato dal rettangolo rosso.
Se non viene fornito invece, indicare 7 volte zero (0000000) come nel nostro esempio.

Naturalmente non vanno attivati i flag soggetto pubblico e cod. cup/cig obbligatorio

Alla pagina dei pagamenti, indicare la banca di appoggio per eventuali bonifici, come mostrato in figura

Dovendo distinguere il sezionale tra fatture elettroniche e fatture elettroniche con split payment, accedere ad Archivi – Amministrazione – Azienda – pagina Fattura elettronica ed indicare:

Il prefisso per le fatture e note di credito elettroniche dei privati (P nel nostro esempio) e Il prefisso per le fatture e note di credito per fatture con split payment (cartacee o elettroniche che siano)

Sui metodi di spedizione, ci riserviamo di fornire maggiori notizie, non appena ne entreremo in possesso.

Quando si deve emettere la fattura per un servizio di noleggio bus ?

ATTENZIONE: questo post non ha la pretesa di istruire nessuno, per questo c’è il vostro consulente fiscale, ma dato che ci è stato più volte richiesto, vogliamo dare indicazione di come si comportano la stragrande maggioranza delle aziende.


Quando si deve emettere la fattura per un servizio di noleggio bus ?

E’ la domanda che tutti si sono posti e che purtroppo trova risposte diverse a secondo del soggetto a cui è stata rivolta.
Noi proviamo a fare chiarezza , pubblicando gli articoli 2 , 3, 6 del DPr_633_1972_74ter in materia di iva.

L’articolo 2 indica cosa si intende per cessione di beni escludendo di fatto, i servizi con conducente
L’articolo 3 indica chiaramente che il trasporto rientra nella prestazione di servizi
L’articolo 6 ci dice che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo

Da questo si dovrebbe (***) dedurre che, la fattura può essere emessa per un servizio di noleggio autobus, in un arco temporale che prevede come data massima quella del pagamento.

Questo collimerebbe con il fatto che, se si incassa in anticipo il corrispettivo del servizio, si deve emettere fattura con la data di incasso. (fatture anticipate) o fattura parziale se l’incasso è relativo ad un acconto (fatture di acconto)

Naturalmente fatturare prima, per esempio nel mese di svolgimento del servizio, non è mai errato ma non dovrebbe essere un obbligo, così come non dovrebbe essere un obbligo, fatturare il giorno stesso del servizio.

Tutto questo ragionamento, porta a pensare che l’emissione di ricevute fiscali emesse in data del servizio, diventino superflue.

*** Abbiamo volutamente utilizzato il condizionale, dato che alcuni consulenti sostengono posizioni diverse sull’uso di ricevute fiscali e tempistiche.

Articolo 2 (cessione di beni)
In vigore dal 13 dicembre 2014
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta’ ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprieta’;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprieta’ vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attivita’ propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o ad altre finalita’ estranee alla impresa o all’esercizio dell’arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell’attivita’, con esclusione di quei beni per i quali non e’ stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione dell’imposta di cui all’articolo 19;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da societa’ di ogni tipo e oggetto nonche’ le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalita’ giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa’ o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell’art. 9, lettera a), della ;legge 28 gennaio 1977, n. 10
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e) (soppressa);
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa’ e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
g) (soppressa);
h) (soppressa);
i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari; le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; le cessioni di latte fresco, non concentrato ne’ zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge , convertito nella , e successive modificazioni ed integrazioni.19 ottobre 1938, n. 1933 legge 5 giugno 1939, n. 937
Articolo 3 (prestazioni di servizi)
In vigore dal 13 dicembre 2014
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonche’ le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche’ l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche’ delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attivita’ istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita’ educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta’ sociale, nonche’ delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente.
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.
Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicita’ commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (lettera soppressa);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo.
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attivita’ elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalita’ di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorita’;
b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
c) dall’Unione nazionale incremento razze equine;
d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.
Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:
a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta e’ stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1;
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periodo.
Articolo 6 –
Effettuazione delle operazioni.
In vigore dal 1 gennaio 2013 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorita’ e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all’atto del pagamento del corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell’art. 2, all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore e ad altre finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa, di cui al n. 5) dell’art. 2, all’atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
d-bis) per le assegnazioni in proprieta’ di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprieta’ divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) (lettera abrogata). Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l’imposta e’ versata con le modalita’ e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell’allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell’articolo 4, nonche’ per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorche’ dotati di personalita’ giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633 – Pagina 12 costituiti ai sensi dell’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unita’ sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta’ di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e’ ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo e’ pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime. Torna al sommario Articolo 7 – Territorialita’ dell’imposta – Definizioni In vigore dal 25 novembre 2014 1. Agli effetti del presente decreto: a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio

Puntualizzazione su note di credito in regime split payment

Ipotesi: emissione fattura a cliente in regime iva ordinario e nota di credito quando il cliente è passato al regime split payment.

Dal sole 24 ore
Lo split payment modifica anche le regole per l’emissione delle note di variazione Iva, note che devono seguire procedure differenti a seconda che si riferiscano a fatture emesse prima o dopo il 1° luglio 2017. In particolare, per tutte le operazioni che dalla predetta data sono passate dal regime ordinario a quello della scissione dei pagamenti in caso di variazione dell’imponibile o dell’imposta, il fornitore, nell’emettere la nota di variazione, deve tener conto del regime Iva applicato alla fattura
qui l’articolo: https://goo.gl/nu5jbz

In sostanza, è stata emessa fattura con iva ordinaria e l’eventuale nota di credito deve essere emessa sempre in regime ordinario, pur essendo il cliente passato nel frattempo al regime split payment.

Come sempre informarsi con il proprio consulente fiscale.

Non obbligatorietà del Modulo assenze (art.561)

Quanto riportato in questo post va verificato con il proprio consulente.
BUSSTOP snc non si assume responsabilità per quanto pubblicato
Il 1 settembre 2016 il Ministero degli Interni ha emanato una circolare che, di fatto, abolisce l’obbligo di documentare su modulo cartaceo le attività svolte dai conducenti professionali in assenza di cronotachigrafo.

I conducenti professionali, che operano nell’autotrasporto, hanno l’obbligo di registrare le loro attività attraverso il cronotachigrafo, per verificare che il loro lavoro sia compatibile con i principi della sicurezza,

Quello che però, non è chiaro, è che l’obbligo di registrazione prevede che un conducente documenti la propria attività lavorativa e non, anche al di fuori dell’orario e del posto di lavoro. 
In assenza di un cronotachigrafo, il conducente ha obbligo di documentare ciò che fa, scegliendo fra Lavoro, Disponibilità e Riposo.

Il Regolamento CE 165/2014 all’articolo 34 precisa che, un conducente che svolge delle attività non sul veicolo (compreso il riposo) e che, quindi, non ha un cronotachigrafo per registrarle, ha l’obbligo di provvedere manualmente alla registrazione quando tornerà a bordo e disporrà del cronotachigrafo.
Tale registrazione dovrà avvenire sulla carta cronotachigrafica se si usa un cronotachigrafo digitale. Si utilizzerà, invece, il retro dei dischi cartacei in caso di utilizzo di un cronotachigrafo analogico.
Fino ad ora avveniva che determinate attività, svolte in assenza di cronotachigrafo, dovevano essere riportate in un documento chiamato “Modulo Assenze” oppure “Giustifica“.
Il modulo cartaceo era stato istituito dal Decreto Legislativo n° 144 del 04/08/2008 ed in sua assenza era prevista una sanzione minima di 155 €, oltre all’obbligo di produrre il modulo mancante entro 30 giorni presso un Comando di Polizia.
L’obbligo di utilizzare il ‘Modulo Assenze’ (art.561) si aveva nei seguenti casi:
  1. Malattia
  2. Ferie
  3. Congedo o Recupero
  4. Guida di veicoli non rientranti nell’ambito di applicazione del Reg. CE 561/2006 (ad esempio furgoni al di sotto dei 35 q.li)
  5. Svolgimento di altri lavori  (ad esempio in officina, in magazzino, in piazzale, etc.)
  6. Disponibilità
Da ora in avanti non sarà più obbligatorio produrre il modulo cartaceo (“Modulo Assenze”) e, in caso di assenza del modulo cartaceo, non potranno essere più applicate sanzioni per questo motivo.
Attenzione ..Questo non vuol dire che sia sparito l’obbligo di registrare le attività svolte in assenza di cronotachigrafo !!
Infatti, quando il conducente svolgerà attività in assenza di cronotachigrafo, dovrà sempre e comunque provvedere a registrarle manualmentesulla propria smartcard oppure sul retro del disco.
Egli potrà, però, usare ancora il Modulo Assenze in caso di difficoltà o impossibilità ad effettuare la registrazione manuale.
Ovvero: il modulo cartaceo non rappresenta più un obbligo, ma è una facoltà che consente di assolvere un altro obbligo, che è quello di registrare sempre e comunque le attività di vita e lavorative del conducente professionale.
Per quanto sopra, in assenza di modulo cartaceo e in assenza pure di registrazione manuale delle attività, le autorità non potranno più sanzionare l’assenza di modulo cartaceo (155,00 € ai sensi del D.Lgs 144/2008) , ma sanzioneranno l’assenza di registrazioni cronotachigrafiche (51,00 € ai sensi dell’art. 19 della Legge 727/78).
Fonti normative;
  1. Regolamento CE 165/2014 – Art. 34 : obbligo di registrare manualmente le attività svolte in assenza di cronotachigrafo e invito agli Stati membri a non richiedere moduli cartacei per attestare le stesse attività.
  2. Nota Chiarificativa n° 7 della Commissione Europea 
  3. Circolare Ministero Interno N° 300/A/5933/16/111/20/3 del 01/09/2016

Obbligatorietà dei fogli di viaggio

La legge 14 del 27/02/2009 all’art. 5 bis comma 4 recita:

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati:
a) fogli vidimati e con progressione numerica;
b) timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di:

  • 1) targa veicolo; 
  • 2) nome del conducente; 
  • 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 
  • 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 
  • 5) dati del committente. 

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane”;

Qui la legge completa

Salario minimo in Francia – Esenzioni per Bus Operator

Lo studio del Dott. Giuseppe Ciccarese che ringraziamo, ci comunica le seguenti precisazioni in merito a:

Salario minimo in Francia – Esenzioni per Bus Operator

Con decreto n°2016-418 del 07.04.2016 il governo francese ha approvato la „legge

Macron“ che modifica alcuni aspetti della legge sul lavoro in Francia contro la

concorrenza sleale e l’antidumping.

La legge Macron che entrerà in vigore il 01.07.2016 impone adesso anche alle

aziende estere che svolgono servizi di trasporto (merci/persone) sul territorio francese

l’adozione di un salario minimo per i propri lavoratori dipendenti seguendo il percorso

della Germania.

Il salario minimo francese (SMIC) prevede la seguente retribuzione:

Ora 9,61 €uro/lordo

Mensile 1.457,52 €uro/lordo

Annuale 17.490,20 €uro/lordo

A seguito di un intervento immediato di alcune associazioni di categoria come la CPT

inglese, il governo francese ha dichiarato in questi giorni nel corso di una riunione ad

alto livello politico a Bruxelles che

• i servizi di trasporto persone a “porte chiuse” da un paese estero e ritorno con

clienti non francesi verranno considerati come operazioni di transito e

saranno quindi esentati dalla legge sul salario minimo (SMIC)

l’esenzione include anche i casi in cui sono previsti pernottamenti e/o soste in

Francia durante un tour di transito con un itinerario più lungo.

Di seguito Vi riportiamo la comunicazione resa nota da parte dell’associazione di

categoria inglese CPT:

www.cpt-uk.org/index.php?fuseaction=newsevents.list_news&news_id=1247

L’introduzione del salario minimo in Francia riprende analoghi oneri amministrativi

come in Germania. Considerando che la commissione europea ha avviato lo scorso

anno una procedura di infrazione contro la Germania, ci aspettiamo che anche in

Francia ci saranno ulteriori cambiamenti da parte del governo francese.

Ancora modifiche alla dichiarazione del salario minimo in Germania

In virtù di nuovi sviluppi Vi informiamo che le autorità tedesche hanno modificato la procedura per la notifica per i dipendenti impiegati su territorio tedesco.
Da agosto 2015 non è più necessario adempire in Germania ai vari obblighi previsti dalla legge sul salario minimo (Mindestlohngesetz) se si soddisfano uno dei seguenti criteri:
1.)    lo stipendio regolare riconosciuto e corrisposto al dipendente supera 2.958,- €uro lordi al mese
2.)    lo stipendio regolare riconosciuto al dipendente supera 2.000,- € lordi al mese e il datore di lavore è in grado di dimostrare di aver corrisposto al dipendente il medesimo stipendio mensile nel corso degli ultimi 12 mesi
3.)    il datore di lavoro impiega in azienda con regolare contratto di lavoro un „parente stretto“ come ad esempio coniuge, convivente registrato, figli, genitori)
ATTENZIONE:
La legge sul salario minimo (che prevede come già noto un pagamento di 8,50€/ lordi a ora per ogni dipendente che lavora sul territorio tedesco) continua però ad essere applicata in tutti gli altri casi!!
L’esenzione di cui sopra si riferisce dunque solo ed esclusivamente
          se viene soddisfatto uno dei tre criteri sopracitati
          in caso di trasporti di solo transito


Fonte Studio Dott. Ciccarese di Monaco di Baviera

Le nuove regole della conservazione sostitutiva e il pagamento dei bolli per le fatture elettroniche

La conservazione di libri, registri e fatture elettroniche si effettua con cadenza annuale entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi  (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94).

Tutti i documenti informatici, devono avere caratteristiche di non modificabilità, integrità, autenticità e leggibilità anche utilizzando i formati scelti dal responsabile della conservazione che deve motivarne la scelta nel manuale di conservazione.

Nello specifico la conservazione dei documenti informatici è improntata al rispetto delle vigenti disposizioni civilistiche in materia di tenuta della contabilità e prevede anche che siano consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici. Il processo di conservazione si chiude con l’apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, il quale è stato già firmato digitalmente secondo le regole in vigore
Gli archivi devono essere conservati per almeno 10 anni e si consiglia di averne più copie.
l’imposta di bollo
Rispetto alle precedente normativa, c’è stata una semplificazione nell’assolvimento dell’imposta di bollo. 
L’art. 6 disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti per i soggetti passivi IVA. Non c’è più l’obbligo di versamento dell’imposta a preventivo e consuntivo, ma il solo versamento tramite modello F24 online, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile. (fine aprile)

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