Category: Normativa

Aggiornamenti sulla marca temporale per le fatture elettroniche

ATTENZIONE:

Passaggio tratto dal sito http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-12.htm

  • il software utilizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing time”, che riporta la data e l’ora, ed anche la “time zone” e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l’ apposizione della marca temporale.

Verificare con il proprio fornitore della firma digitale, se vengono valorizzati i parametri

“signing time”
“time zone”

Se si, le marche temporali per ogni singola fattura non sono necessarie perché apposte dal programma di firma digitale


Allo stato attuale, rimane l’obbligo di marcare temporalmente il pacchetto di archiviazione (insieme di fatture da archiviare in modo sostitutivo) come si evince dal DM 17.6.2014 art. 3 – punto 2 
riportato nel post precedente.

Il processo di conservazione dei documenti  informatici  termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione.


DM 17.6.2014 in materia di fatturazione elettronica

Art. 1 
Definizioni
1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni  contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nei  decreti attuativi  emanati  ai  sensi  dell'art.  71  del  predetto   decreto legislativo. 


Art. 2

Obblighi da osservare per i documenti informatici rilevanti ai fini
delle disposizioni tributarie

1. Ai fini tributari, la formazione, l'emissione, la trasmissione,
la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione,
l'esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei
documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche
adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dell'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione
elettronica.
2. I documenti informatici rilevanti ai fini tributari hanno le
caratteristiche dell'immodificabilita', dell'integrita',
dell'autenticita' e della leggibilita', e utilizzano i formati
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dai decreti
emanati ai sensi dell'art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero
utilizzano i formati scelti dal responsabile della conservazione, il
quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione, atti a
garantire l'integrita', l'accesso e la leggibilita' nel tempo del
documento informatico.


Art. 3

Conservazione dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza
fiscale

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni
del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole
tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta
della contabilita';
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle
informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al
cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita
IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali
informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e
chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in
relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle
competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina
con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul
pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e'
effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.
(vedi in fondo al decreto)


Art. 4

Obbighi da osservare per la dematerializzazione di documenti e
scritture analogici rilevanti ai fini tributari

1. Ai fini tributari il procedimento di generazione delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti e scritture analogici avviene ai sensi dell'art. 22, comma
3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e termina con
l'apposizione della firma elettronica qualificata, della firma
digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati
rilasciati dalla Agenzie fiscali. La conservazione avviene secondo le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto.
2. Ai fini fiscali, la conformita' all'originale delle copie
informatiche e delle copie per immagine su supporto informatico di
documenti analogici originali unici, e' autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, secondo le modalita' di
cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle relative regole tecniche.
3. La distruzione di documenti analogici, di cui e' obbligatoria la
conservazione, e' consentita soltanto dopo il completamento della
procedura di cui ai precedenti commi.





Art. 5
Obbligo di comunicazione  e  di  esibizione  delle  scritture  e  dei
documenti rilevanti ai fini tributari

1. Il contribuente comunica che effettua la conservazione in
modalita' elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
riferimento.
2. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento
informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto
cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso
il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai
sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il documento conservato puo' essere esibito anche per via
telematica secondo le modalita' stabilite con provvedimenti dei
direttori delle competenti Agenzie fiscali.
4. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, che saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito
internet istituzionale secondo le modalita' previste dal decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono stabilite, in relazione ai
diversi settori d'imposta, specifiche modalita' per l'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.


Art. 6

Modalita' di assolvimento dell'imposta di bollo su libri, registri ed
altri documenti rilevanti ai fini tributari

1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente
rilevanti e' corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalita'
esclusivamente telematica.
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai
documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene
in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Le fatture elettroniche per le quali e' obbligatorio l'assolvimento
dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di
assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.
3. L'imposta sui libri e sui registri di cui all'art. 16 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalita' informatica, e' dovuta ogni
2500 registrazioni o frazioni di esse.


Art. 7

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio
2004.
3. Le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004 continuano ad
applicarsi ai documenti gia' conservati al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto.
4. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche di
cui al comma 3 possono essere riversati in un sistema di
conservazione elettronico tenuto in conformita' delle disposizioni
del presente decreto.
5. La sottoscrizione dei documenti informatici rilevanti ai fini
tributari, per i quali e' prevista la trasmissione alle Agenzie
fiscali, avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero
della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle
Agenzie fiscali.
Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro: Padoan
A seguito  della modifica intervenuta all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94,
i registri e i libri contabili, si reputano regolarmente tenuti con sistemi
meccanografici, senza che debba avvenire la trascrizione su supporti
cartacei,entro i termini previsti dal legislatore), dei dati che si
riferiscono all’esercizio per il quale i termini di presentazione
delle relative dichiarazioni annuali, non siano scaduti da più di
tre mesi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Al momento dello svolgimento dell'attività di controllo: I libri risultano
aggiornati sugli apposti supporti magnetici
- In sede di ispezione o controllo I libri sono stampati simultaneamente alla
precisa richiesta degli organi verificatori e in loro presenza-
Da questo si evince che:
il processo di archiviazione va effettuato entro 3 mesi dal termine
di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Attestazioni art. 561 CEE in Francia

Come al solito, la Francia vuole distinguersi dagli altri paesi europei in merito, questa volta, ai controlli delle attestazioni autisti art. 561 CEE.
In particolare, contestano quelle che raggruppano in un unico foglio, giorni di riposo, ferie o qualsiasi altra assenza; i gendarmi francesi quindi,  pretendono un foglio per ogni giorno.

Come si procede in Busstop allora ?  vai alla pagina

Attestazioni separate giorno per giorno (Francia)

La Francia chiede ……………. BUSSTOP risolve.

Ricevute fiscali Si – Ricevute fiscali No

Per motivi di privacy, i dati cliente, le mail e le firme sono state cancellate.

Un nostro cliente è stato fermato e multato all’aeroporto di Rimini, perché con 2 bus svolgeva un servizio di noleggio e non aveva ricevute fiscali con se.
Premesso che è da anni che si dibatte su questo tema, ecco la risposta dell’Agenzia Entrate al quesito posto dal nostro cliente, in merito all’obbligatorietà di emissione delle ricevute fiscali.


Speriamo di fare cosa gradita girarvi questo documento, che chiarisce la NON NECESSITA’ delle ricevute fiscali per quel tipo di servizio.

Date: Tue, 8 Jul 2014 11:36:01 +0200
From: xxxxxxx@sogei.it
To: xxxxxxx@hotmail.it
Subject: Risposta a richiesta informazioni numero 19791200
Torna alla Home

Testo richiesta informazioni:
Una societa`, che svolge l’attivita` di trasporto di persone su strada, riceve da una agenzia viaggi l’incarico di trasportare turisti dai loro rispettivi alberghi all’aeroporto. A fine mese la ditta che ha eseguito i servizi di trasporto emette regolare fattura con iva nei confronti dell’agenzia viaggi. Si chiede se la ditta di trasporti abbia l’obbligo di emettere ricevuta fiscale nei confronti dei turisti passeggeri al termine di ogni trasporto, considerando che la prestazione seppur ultimata non e` ancora stata pagata (perche` sara` l’agenzia viaggi a pagare) e che la ditta di trasporto ha rapporti economici esclusivamente con l’agenzia viaggi. Grazie

Testo risposta:
Gentile Sig. XXXXXX, nel caso in oggetto il servizio di trasporto è compreso probabilmente in un unico pacchetto che l’utilizzatore finale paga complessivamente all’agenzia di viaggi.
In questo caso nessuna ricevuta fiscale deve essere rilasciata al momento dell’utilizzo del
servizio.


Il rapporto di pagamento e fatturazione avviene tra la società di trasporto e l’agenzia di
viaggi.
Cordiali
saluti


Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 del 2000.

Agenzia delle Entrate
Centro di Assistenza Multicanale di Venezia
Contact Center
IL DIRETTORE



L

POS obligatorio a far data dal 30 giugno 2014 ?

POS OBBLIGATORIO DAL 30.06.2014 ?
Dal prossimo 30.06 tutti i soggetti che effettuano attività di
vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, saranno obbligati ad attivarsi per ricevere
pagamenti con carte di debito (ad esempio Bancomat).
La norma è finalizzata a limitare l’uso del contante.
L’obbligo scatta solo per importi superiori a Euro 30,00.
I costi per l’installazione e l’utilizzo del POS (o PayPal, ecc…) sono ad esclusivo carico
dell’esercente o del professionista, eventuali sovrapprezzi richiesti per poter
effettuare il pagamento con moneta elettronica sono considerati pratica commerciale
scorretta.
Va evidenziato che al momento la norma non prevede sanzioni, tutte da definire invece
le conseguenze (“mora del creditore” art. 1207 C.C. ecc…).
E’ possibile che entro il 26.06.2014 con un ulteriore decreto vengano individuate ad
esempio, nuove soglie minime di importo rispetto ai 30,00 Euro o un limite di fatturato
per l’azienda; sarà nostra cura comunicarVi eventuali variazioni.

Fattura elettronica

Terminati i lavori di realizzazione della fattura elettronica da inviare alle pubbliche amministrazioni.
I nostri clienti stano ricevendo in questi giorni, le prime richieste da parte delle scuole e a partire dal 06 giugno 2014, le fatture relative a servizi per date successive, dovranno essere inviate solo in formato elettronico. Per i servizi antecedenti, ma fatturati successivamente al 06 giugno, verranno ancora accettate le fatture cartacee, ma solo fino a settembre 2014.
Maggiori informazioni le potete ricavare dal sito

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Fatturazione+elettronica+PA/

Obblighi del trasmittente: (voi)

1) Firmare digitalmente ogni singola fattura elettronica
2) Apporre la marca temporale
3) Ove ricorre (viaggi estero) apporre il bollo virtuale ovvero indicare la concessione rilasciate dall’ufficio delle entrate. (Informazioni)
4) Archiviare digitalmente i file.

Sarà nostra cura pubblicare in questo blog le ulteriori notizie e novità normative, non appena in nostro possesso.
Sul blog implementazioni invece, pubblicheremo il manuale di configurazione e funzionamento delle fatture elettroniche.

ATTENZIONE: 
la scrivente non si assume responsabilità per le notizie pubblicate su questo blog. Tutto ciò che segue l’emissione del file di fattura elettronica, (firma, marca temporale, conservazione digitale) non compete alla scrivente. Vogliamo però informarvi e darvi più notizie possibili in merito, ma chiediamo di verificarne l’esattezza con i vostri consulenti.

Novità normative per i periodi di guida e riposo nei servizi di trasporto occasionali internazionali

Il parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2009.
Di cosa si tratta?
Innanzitutto sono state previste modalità e procedure per snellire la burocrazia al fine di ottenere le autorizzazioni per tutte le forme di trasporto di Passeggeri siano essi per servizi regolari, regolari specializzati, occasionali o di” cabotaggio, (cabotaggio: servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada
effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del servizio).
Inoltre sono state previste o meglio, statuite perché già parzialmente in vigore, le modalità di accesso al mercato del trasporto viaggiatori su strada.
Le novità più significative per la fruizione dei periodi di riposo
settimanali.
Di particolare interesse appare la norma che ha modificato il Reg. 561/2006
nella parte relativa al numero massimo di giorni di lavoro che il conducente
può effettuare. Infatti, recependo le istanze che da tutta Europa, da anni, le
associazioni di categoria del trasporto passeggeri hanno rivolto al Parlamento
Europeo, lo stesso ha preso atto che le richieste potevano essere giustificate
e che una deroga in tal senso potesse essere applicata a tali trasporti a
determinate condizioni. Tali deroghe saranno monitorate per un periodo (fino
al 2014) per una verifica delle eventuali ripercussioni e ricadute sulla sicurezza stradale.
Le ragioni delle richieste.
Le imprese impegnate nei trasporti occasionali di passeggeri a livello internazionale lamentavano il fatto di come era diventato troppo oneroso organizzare un viaggio per un periodo più lungo di 6 giorni in quanto, dovendo il conducente necessariamente effettuare un riposo settimanale, ancorché ridotto fino a 24 ore, dopo sei periodi di 24 ore dalla partenza. In questo modo o l’azienda metteva a disposizione un secondo autista, oppure il
viaggio veniva a subire uno stop temporaneo con le ripercussioni sui viaggiatori che sono facilmente immaginabili. Si pensi inoltre anche alle imprese il cui conducente è il titolare stesso.
Cosa si può fare in merito dal 04 giugno 2010 e dal1 gennaio 2014?
Nei servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri il conducente potrà derogare dal riposo settimanale effettuando senza interruzioni (fatti salvi naturalmente i riposo giornalieri se non vi è a bordo il doppio autista), 12 giorni di lavoro consecutivi rimandando il riposo settimanale nella terza settimana o con le modalità che si vedranno più avanti. Ricordiamo che la normativa attuale non consente di andare oltre le 6 giornate di attività senza prendere un riposo settimanale il settimo giorno.
Quali sono le condizioni per rispettare tale deroga?
Le condizioni per avere diritto a tale deroga sono le seguenti:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno
Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente
regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b)   dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
– due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
– un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di   apparecchio di controllo  conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; (trattasi di tachigrafo digitale) nonché
d)     dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 (cosiddetta guida continua), sia ridotto a tre ore (anziché effettuare le interruzioni di 45 minuti o frazionate (la prima di 15 minuti almeno e la seconda di 30 minuti almeno) ogni 4 ore e mezza, devono essere effettuate ogni 3 ore)
ATTENZIONE: i limiti di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali restano invariati come pure l’obbligo di fruire del riposo giornaliero con la sola eccezione della guida in multi presenza secondo le modalità previste da quest’ultima (riposo ininterrotto di almeno 9 ore nell’arco delle 30)

Modifiche al REGOLAMENTO CE 561/2006:

Il regolamento CE 561/2006 è stato modificato prevedendo due nuove condizioni per l’utilizzo della regola dei 12 giorni sul riposo autista.

1. dal 1° gennaio 2014, i bus che svolgono servizio su territorio estero per un periodo superiore a 6 giorni, devono essere dotati di crono digitale (regolamento CEE n 3821/85), oppure avere a bordo più autisti.

2. in caso di guida notturna  (22,00 – 06,00)  si richiede l’utilizzo di più autisti oppure, la sosta deve essere tassativamente fatta dopo 3 ore anziché 4,5
Si precisa che rientrano in questa casistica,  i servizi compresi nella fascia oraria indicata, a prescindere che l’ora di inizio servizio avvenga prima o dopo le 22.00 e/o l’ora di fine sia prima o dopo le 6,00.

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