Category: Normativa

La Finaxit

Finance and Tax Service
via Calcinaro, 530
47521 Cesena (FC)
Tel +39 0547.385.240
– Fax +39 0547.635.702
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che ringraziamo, comunica la parziale riscrittura dell’art. 21, DPR n. 633/72 contenente le regole per la “Fatturazione di servizi all’estero”. 

Il documento al seguente link: riscrittura art. 21 DPR 633/72 IVA

A breve, comunicheremo la  nuova versione di Busstop 5 per le modifiche previste.

Ecco come l’agenzia delle entrate, chiarisce in merito alla numerazione delle fatture.

numerazione fatture 

Busstop 5 rel 924 del 10/01/2012 risolve in questo modo:

metodo 1) la numerazione rimane tale e quale alla attuale. Nessuna modifica ed impostazione al programma e alle stampe

metodo 2) la numerazione diventa 1/2013 – 2/2013 …. ecc.  Vedi istruzioni inviate per email

Cesenatico, 07/01/2013

ATTENZIONE: modifiche previste alla fatturazione

L’Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2010/45/UE  che entrerà in vigore retroattivamente a far data dal 01 gennaio 2013. 
In particolar modo, viene presa in considerazione la numerazione, che deve essere univoca. 
Mancando un decreto attuativo, il termine univoca può essere interpretato in diversi modi; noi abbiamo sotto inteso, visti i numerosi interventi in siti specializzati da parte di consulenti fiscali, che la numerazione univoca è composta da anno/n fattura.
Ad oggi, BUSSTOP 5 è stato aggiornato in tal senso, ma prima della distribuzione di tale versione, vorremmo avere maggiori informazioni da parte dell’agenzia delle entrate.
Vi invitiamo, qualora veniste in possesso di tali delucidazioni, di comunicarcele celermente.

Nuovo modulo lavoro intermittente

A distanza di un mese circa dall’entrata in vigore è già cambiato il modulo di spedizione della “Comunicazione chiamata lavoro intermittente”.
Dato che è stata inserita quale modalità di invio, oltre ai metodi già conosciuti, anche la spedizione per e mail di un file con estensione xml nominato UNI_Intermittenti_dati.xml, abbiamo deciso di adottare tale metodo in BUSSTOP. Leggere http://goo.gl/IoLNo
Per tutti gli altri, si consiglia di visitare il sito del ministero e scaricare il nuovo modulo interattivo.

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx

aprire “Lavoro intermittente”
scaricare Modello UNI Intermittente

ATTENZIONE ALLE TRUFFE

La Finaxit di Cesena che ringraziamo, ci comunica quanto segue:


Spett.le Azienda
facendo seguito alle segnalazioni ricevute da diversi nostri clienti, rendiamo noto che, qualora riceveste 1/2 fax e/o e-mail l’allegato alla presente, (vedi link) si tratta di una truffa, pertanto consigliamo di non rispondere nè inviare alcun Vs. dato e, qualora lo riteneste necessario, denunciare il tutto alle autorità competenti.


fax_francia
A comprova di ciò, si inoltra (vedi sotto) la risposta avuta dall’Agenzia Delle Entrate francese, da noi interpellata per avere maggiori informazioni in merito e metterla a conoscenza di ciò, ed un link (vedi sotto) reperito su internet che parla appunto di questa truffa.


Da: SAM Xavier-Vuthy (93) [mailto:xavier-vuthy.sam@dgfip.finances.gouv.fr]
Inviato: giovedì 7 giugno 2012 9.29
Oggetto: Re: DOCUMENT – Fraude reçue de la France
Madame,

Ce document ne provient pas de nos services, ni d’aucune administration Française. Votre client est donc en présence d’une tentative de phishing (la charte graphique ne correspond pas, le document est rédigé dans un Français approximatif et est bourré de fautes d’orthographe. De plus, nous ne sommes pas en droit de vous réclamer votre N° de sécurité sociale, ou le nom de votre conjoint…). Veuillez avertir vos clients de ne pas donner suite à ce type de courriel et d’en avertir les autorités compétentes, en dénonçant notamment l’adresse e-mail de l’expéditeur.

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.


TRADUZIONE:

Il presente documento non è dei nostri servizi, o di qualsiasi amministrazione francese. Il suo cliente è in presenza di un tentativo di phishing (l’immagine non corrisponde, il documento è scritto in francese ed è dotato di ortografia approssimativa. Inoltre, non siamo autorizzati per caricare il vostro codice fiscale, o il nome del coniuge …). Si prega di avvertire i vostri clienti a non rispondere alle email e le notificano alle autorità competenti, in particolare denunciando l’indirizzo e-mail del mittente

 Link da consultare:


Finaxit 
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Pubblichiamo la circolare 04/2012 – iscrizione al registro VIES per servizi intracomunitari – regolamento UE 904/2010

Iscrizione al registro VIES

Fonte:
Dr. KOERNER
International GMBH

Hauptstraße 49
85579 Neubiberg b. München
Tel: 0049/89/600 60 501
Fax: 0049/89/60 600 656
Email: giuseppe@dr-koerner-gmbh.de
Homepage: www.dr-koerner-gmbh.de  

Legge 218/2003 art.7 – Fogli di viaggio

“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2003

ART. 7.
(Documento fiscale).
1. L’impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell’autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1.
3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell’autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.
4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l’impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
5. L’impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.


link per accedere all’intera legge: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03218l.htm

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