Depositi e distributori minori
Dal 1 gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle Dogane e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate. Questo è possibile per:
- i depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti depositi minori);
- i distributori automatici di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti distributori minori).
Tale registro non deve essere vidimato ma va compilato seguendo alcune istruzioni che vi riportiamo sinteticamente:
- nel registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
- la giacenza iniziale da inserire nel registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente;
- il carico deve essere registrato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo li dati riportati sull’eDAS;
- lo scarico è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso;
- entro il mese di febbraio dell’anno successivo, si deve trasmette, tramite PEC, all’Ufficio delle Dogane competente, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
- il registro di carico e scarico, gli eDAS e il prospetto riepilogativo, devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.