l’uso della natura N2.1, dal 2021, è obbligatoria:

  • tanto per le operazioni effettivamente “non soggette” ossia quelle (verso chiunque) territoriali extra UE (comma 6-bis, lettera b),
  • quanto per quelle territoriali in altri Stati UE nei quali – per l’operazione – opera il reverse charge e quindi per il fornitore IT non stabilito in detto Stato, l’obbligo della fatturazione dall’Italia (comma 6-bis, lettera a).

L’art. 21, comma 6-bis- lett. a), recita: “I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell’ammontare dell’imposta, le seguenti annotazioni con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e’ debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea, con l’annotazione “inversione contabile“;

A stretto rigore normativo per queste ultime si presenta pertanto la necessità di dover indicare in fattura la dicitura “inversione contabile” che, come meglio precisato nella guida AdE (versione 1.3 aggiornata al 18 dicembre 2020), va gestita inserendo «la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>». – VEDERE PAGINA 26 DELLA GUIDA SOTTO RIPORTATA20201218 Guida_compilazione-FE_18 12 20Scarica

Premesso tutto questo, l’inversione contabile dipende dalla nazionalità del cliente e in sintesi si può dire che:
a) i clienti con nazionalità all’interno della CEE Italia esclusa, se viaggiano all’estero (rispetto all’Italia) riceveranno fattura con inversione contabile
b) i clienti con nazionalità fuori dalla CEE , se viaggiano all’estero
(rispetto all’Italia) riceveranno normale fattura senza inversione contabile