Le nuove regole della conservazione sostitutiva e il pagamento dei bolli per le fatture elettroniche
La conservazione di libri, registri e fatture elettroniche si effettua con cadenza annuale entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 7 comma 4-ter del DL 357/94).
Tutti i documenti informatici, devono avere caratteristiche di non modificabilità, integrità, autenticità e leggibilità anche utilizzando i formati scelti dal responsabile della conservazione che deve motivarne la scelta nel manuale di conservazione.
Nello specifico la conservazione dei documenti informatici è improntata al rispetto delle vigenti disposizioni civilistiche in materia di tenuta della contabilità e prevede anche che siano consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici. Il processo di conservazione si chiude con l’apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione, il quale è stato già firmato digitalmente secondo le regole in vigore
Gli archivi devono essere conservati per almeno 10 anni e si consiglia di averne più copie.
l’imposta di bollo
Rispetto alle precedente normativa, c’è stata una semplificazione nell’assolvimento dell’imposta di bollo.
L’art. 6 disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti per i soggetti passivi IVA. Non c’è più l’obbligo di versamento dell’imposta a preventivo e consuntivo, ma il solo versamento tramite modello F24 online, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio contabile. (fine aprile)