“Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2003

ART. 7.
(Documento fiscale).
1. L’impresa di trasporto deve compilare per ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa giornata, un documento con numerazione progressiva da conservare a bordo dell’autobus o degli autobus in caso di prestazioni plurime, ai fini della prova della regolarità fiscale del servizio svolto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le modalità di compilazione del documento fiscale di cui al comma 1.
3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a bordo dell’autobus in occasione del servizio per il quale è compilato e deve essere conservato dall’impresa di trasporto per un periodo di cinque anni.
4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale di cui al comma 1 l’impresa contravventrice è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
5. L’impresa che non conservi per il periodo quinquennale prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.


link per accedere all’intera legge: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/03218l.htm