Novità normative per i periodi di guida e riposo nei servizi di trasporto occasionali internazionali
Il parlamento europeo ha adottato il Reg. CE 21 ottobre 2009, n. 1073/2009 Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2009.
Di cosa si tratta?
Innanzitutto sono state previste modalità e procedure per snellire la burocrazia al fine di ottenere le autorizzazioni per tutte le forme di trasporto di Passeggeri siano essi per servizi regolari, regolari specializzati, occasionali o di” cabotaggio, (cabotaggio: servizi nazionali di trasporto passeggeri su strada
effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del servizio).
effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, da un vettore in uno Stato membro ospitante, o l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membro nel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, purché non si tratti dell’obiettivo fondamentale del servizio).
Inoltre sono state previste o meglio, statuite perché già parzialmente in vigore, le modalità di accesso al mercato del trasporto viaggiatori su strada.
Le novità più significative per la fruizione dei periodi di riposo
settimanali.
settimanali.
Di particolare interesse appare la norma che ha modificato il Reg. 561/2006
nella parte relativa al numero massimo di giorni di lavoro che il conducente
può effettuare. Infatti, recependo le istanze che da tutta Europa, da anni, le
associazioni di categoria del trasporto passeggeri hanno rivolto al Parlamento
Europeo, lo stesso ha preso atto che le richieste potevano essere giustificate
e che una deroga in tal senso potesse essere applicata a tali trasporti a
determinate condizioni. Tali deroghe saranno monitorate per un periodo (fino
nella parte relativa al numero massimo di giorni di lavoro che il conducente
può effettuare. Infatti, recependo le istanze che da tutta Europa, da anni, le
associazioni di categoria del trasporto passeggeri hanno rivolto al Parlamento
Europeo, lo stesso ha preso atto che le richieste potevano essere giustificate
e che una deroga in tal senso potesse essere applicata a tali trasporti a
determinate condizioni. Tali deroghe saranno monitorate per un periodo (fino
al 2014) per una verifica delle eventuali ripercussioni e ricadute sulla sicurezza stradale.
Le ragioni delle richieste.
Le imprese impegnate nei trasporti occasionali di passeggeri a livello internazionale lamentavano il fatto di come era diventato troppo oneroso organizzare un viaggio per un periodo più lungo di 6 giorni in quanto, dovendo il conducente necessariamente effettuare un riposo settimanale, ancorché ridotto fino a 24 ore, dopo sei periodi di 24 ore dalla partenza. In questo modo o l’azienda metteva a disposizione un secondo autista, oppure il
viaggio veniva a subire uno stop temporaneo con le ripercussioni sui viaggiatori che sono facilmente immaginabili. Si pensi inoltre anche alle imprese il cui conducente è il titolare stesso.
viaggio veniva a subire uno stop temporaneo con le ripercussioni sui viaggiatori che sono facilmente immaginabili. Si pensi inoltre anche alle imprese il cui conducente è il titolare stesso.
Cosa si può fare in merito dal 04 giugno 2010 e dal1 gennaio 2014?
Nei servizi occasionali internazionali di trasporto di passeggeri il conducente potrà derogare dal riposo settimanale effettuando senza interruzioni (fatti salvi naturalmente i riposo giornalieri se non vi è a bordo il doppio autista), 12 giorni di lavoro consecutivi rimandando il riposo settimanale nella terza settimana o con le modalità che si vedranno più avanti. Ricordiamo che la normativa attuale non consente di andare oltre le 6 giornate di attività senza prendere un riposo settimanale il settimo giorno.
Quali sono le condizioni per rispettare tale deroga?
Le condizioni per avere diritto a tale deroga sono le seguenti:
a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno
Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente
regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente
regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;
b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:
– due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
– un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;
c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; (trattasi di tachigrafo digitale) nonché
d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 06:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 (cosiddetta guida continua), sia ridotto a tre ore (anziché effettuare le interruzioni di 45 minuti o frazionate (la prima di 15 minuti almeno e la seconda di 30 minuti almeno) ogni 4 ore e mezza, devono essere effettuate ogni 3 ore)
ATTENZIONE: i limiti di guida giornalieri, settimanali e bisettimanali restano invariati come pure l’obbligo di fruire del riposo giornaliero con la sola eccezione della guida in multi presenza secondo le modalità previste da quest’ultima (riposo ininterrotto di almeno 9 ore nell’arco delle 30)